L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di Ape, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 collabenti, comprensivo di lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione, per poter beneficiare del superbonus 110 per cento, deve essere riferito all’unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione dunque sarà di 96.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 30/2020, nel caso di lavori finalizzati all’accorpamento di più unità devono essere considerate quelle censite al catasto all’inizio dei lavori e non a intervento ultimato. Quindi, il limite massimo di spesa per la detrazione, che deve essere riferito alla casa e alla pertinenza unitariamente considerate, è pari a 96.000 euro.
All’interno di questi 96.000 euro, si può beneficiare del superbonus anche per i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti, a patto che i lavori siano strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato.
L’Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che la detrazione spetta anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo. Se viene installato un impianto solare fotovoltaico, in seguito a un intervento trainante antisismico, il limite massimo di spesa ammesso al superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi, “fermo restando che rientrando l’intervento antisismico nella ristrutturazione edilizia opera la riduzione prevista dal medesimo comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.
Fonte: idealista