L’art. 1576 del Codice Civile prevede, come criterio generale, che il locatore (cioè proprietario di un immobile affittato) deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, a eccezione di quelle di piccola manutenzione, che sono invece a carico del conduttore (cioè l’inquilino).
In altre parole tutte le spese ordinarie, comprese le spese condominiali, sono quindi a carico dell’inquilino, mentre il proprietario è tenuto solo a intervenire in caso di manutenzione straordinaria
𝗖𝗵𝗲 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗻𝗼?
(salvo un diverso accordo che deve essere riportato nel contratto di affitto)
• al servizio di pulizia,
• al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore,
• alla fornitura dell’acqua,
• alla fornitura dell’energia elettrica,
• alla fornitura del riscaldamento e del condizionamento dell’aria,
• allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine,
• alla fornitura di altri servizi comuni.
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In altre parole, l’inquilino paga ciò che utilizza. In caso di mancato pagamento degli oneri accessori e, nello specifico, delle spese condominiali, il proprietario può chiedere di sciogliere il contratto di locazione per inadempimento
𝗖𝗵𝗲 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼?
Se l’immobile in affitto fa parte di un condominio, i criteri di ripartizione delle spese visti finora a carico dell’inquilino valgono esclusivamente nell’ambito del rapporto contrattuale interno tra proprietario e inquilino.
Il condominio in quanto tale rimane estraneo a tale rapporto, per cui l’unico soggetto obbligato verso il condominio per la ripartizione delle spese condominiali rimane il proprietario. Che cosa significa? Che in caso di mancato pagamento anche da parte dell’inquilino, l’amministratore del condominio agirà contro il proprietario dell’unità immobiliare affittata.
Anche in questo caso, le disposizioni viste finora sono di natura generale, ma le due parti – inquilino e proprietario – possono diversamente regolare la ripartizione tra di loro degli oneri accessori, attraverso l’introduzione di apposite clausole contrattuali.
fonte: immobiliare.it